Terzo Responsabile impianti termici

Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è un'impresa delegata dal proprietario dell'impianto ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici (lettera "o" del DPR 412/93 e s.m.i.).

Il terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta al Registro Imprese o all’albo delle imprese artigiane, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve, ai sensi dell'art. 7 del DPR 551/99, regolamento recante modifiche al DPR 412/93, essere in possesso di più elevata capacità tecnica, economica ed organizzativa.

Tale maggiore capacità è dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, in categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento;
  • iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea;
  • certificazione ai sensi delle norme UNI ISO 9000.

Ad oggi l'iscrizione all'albo Nazionale dei Costruttori viene sostituita con il possesso dell'attestazione SOA, in categoria pertinente.

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